Tra Legge Biagi e Ichino, piccolo tour nel lavoro precario.

Mentre si duella dopo anche dopo il si del Senato sullo jobs act, ci si domanda sul futuro del lavoro in Italia. Ci approfondiamo attraverso questo punto di vista nella complessa geografia del precariato. Comparando La cosiddetta Legge Biagi con le teorie di Pietro Ichino sulla fine del regime di “job property”. Un nuovo contributo in un dibattito sempre serrato sul lavoro.

Attraverso il suo sito web, rilevo che Pietro Ichino ha avuto la cortesia di anticipare l’articolo “La fine del regime di job property” che “Mondoperaio” pubblicherà con il numero 9 della rivista mensile.
Ci è stata così offerta un’importante “anteprima”.

La lettura è comunque interessante, nonostante il contenuto “di merito” esprima una visione personalissima e, naturalmente, molto “parziale” degli anni in cui si sono registrati i maggiori successi del movimento sindacale italiano.
A partire dal famoso art. 18 che, sebbene ampiamente “ridimensionato” dalla legge 92/2012 – relativamente alla possibilità della “reintegra”, in tutti i casi di assenza di una “giusta causa” – continua a travagliare il sonno di molti “addetti ai lavori”.
In particolare, di coloro che – spesso “sullo sfondo” – dopo:

1) i contratti a termine c.d. “acausali”;

2) il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (senza art. 18);

3) il “supermarket” delle tipologie contrattuali (giusto D. Lgs. 276/2003);

4) le recentissime proposte relative ai patti di “demansionamento”;

5) e a quelli di trasferimento dalla sede di lavoro;
ritengo aspirino a (almeno) altri due obiettivi.
Pietro Ichino

Primo, l’introduzione di un salario minimo legale – come vigente negli Usa – cui (inevitabilmente) equiparare i “minimi contrattuali” più alti; secondo, una profonda revisione della normativa relativa ai licenziamenti collettivi (legge 223/91)!
Di quest’ultima, probabilmente – come ho già anticipato in altra occasione – diranno: “Troppo complessa e dispersiva” (Sacconi); “Di difficile lettura e di ancora più complessa applicazione; intraducibile in inglese” (Ichino)!

Poi ci sono coloro che – meno brutalmente ma, con uguale sostanza e, aggiungo, con meditata equivocità – concordano con Pietro Ichino che “Se si vuole voltar pagina rispetto al regime di job property occorre sostituire tutte le tessere del mosaico”; ergo, per chi bene intende: “Cancellare (sostituire le tessere) anche ciò che (ormai) resta dell’ex art. 18 e, perché no, dello stesso Statuto”.

Quello che, però, è oggettivamente non condivisibile – poiché, tra l’altro, ampiamente e dettagliatamente smentito da un considerevole numero di autorevoli studiosi (almeno suoi pari, che, evidentemente, non possono contare sulla sua stessa “visibilità mediatica”) – è l’ossessiva (errata) perseveranza con la quale Ichino continua a esprimersi rispetto a quella che lui continua a indicare come “legge Biagi”.

Infatti, egli afferma: “La legge Biagi non ha introdotto nel nostro ordinamento alcun nuovo tipo di contratto di lavoro precario che non esistesse già in precedenza, essendosi essa limitata a rinominarne alcuni disciplinandoli in modo più restrittivo rispetto all’ordinamento previgente”!

Quindi, a parere dell’ex senatore Pd, quella che lui chiama legge Biagi sarebbe, addirittura, intervenuta per rendere “più restrittive” – nei confronti dei datori di lavoro – norme già esistenti; senza nulla aggiungere, se non la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Nulla di più falso!
Marco Biagi

A prescindere dal fatto che, per almeno due motivi – entrambi incontrovertibili – sarebbe ora di smetterla di fare riferimento alla legge-delega 30/2003 ancora e sempre nel nome del giuslavorista ucciso dalle B.r.

Il primo rappresentato dal fatto che in Italia le leggi hanno (quasi) sempre fatto riferimento al nome del ministro in carica all’atto della loro emanazione (legge “Treu”, “Turco/Napolitano”, “Bossi/Fini”, ecc) o, al massimo, sono state adeguatamente “aggettivate” – vedi “legge truffa” di Scelba e/o la “porcata” di Calderoli – mai a quello, come nel caso in esame, di “collaboratori” o “esperti” esterni.
Il secondo motivo è ancora più evidente.

La legge 30/03 è una legge-delega che, in quanto tale, come da prassi, conteneva una serie d’indirizzi e di principi cui il governo avrebbe dovuto attenersi nella predisposizione di un successivo decreto legislativo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Infatti, fu il D. Lgs. 276/03 (applicativo, appunto, della 30/03) a introdurre nel nostro ordinamento altra – e “nuova” – precarietà, oltre che peggiorare, a danno dei lavoratori, previgenti disposizioni.

Una realtà che, evidentemente, è tragicamente diversa da quella che tenta (ostinatamente) di rappresentare Pietro Ichino.

Tra l’altro – senza neanche dimenticare che la pubblicazione della 30/03 è posteriore alla tragica morte di Marco Biagi (19 marzo 2002) di ben undici mesi e, quindi, lo stesso non avrebbe potuto, comunque, mettere mano ad alcun testo definitivo – l’uso strumentale che si è sempre perpetrato del nome giuslavorista bolognese non ha certo facilitato il confronto. In questo contesto, in alcune occasioni, l’allora ministro Sacconi arrivava (addirittura) a provocatoriamente lanciare veri e propri anatemi contro coloro che avessero soltanto osato mettere in discussione la bontà delle nuove norme.

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Ciò nonostante,questo non smentisce che entrambi i provvedimenti (30/03 e 276/03) rappresentassero l’equivalente – in termini di norme di legge – dei principi e degli orientamenti esplicitamente espressi da Biagi attraverso la stesura del famigerato Libro bianco dell’ottobre 2001.

Vediamo, allora, in quali termini il 276/03 (la c.d. legge Biagi, per Ichino) ha concorso ad aumentare – attraverso nuove tipologie contrattuali e aggravio di norme previgenti – la condizione di precarietà dei lavoratori italiani.

1) Contratto di lavoro ripartito (art. 41): Ichino non lo considera un’innovazione perché, una circolare ministeriale (nr. 43 del 7 aprile 1998) forniva già una serie d’indicazioni utili per la stipulazione dello stesso. Nulla vale, evidentemente, il fatto che tale istituto sia stato formalmente disciplinato solo attraverso il 276/03. Tra l’altro, tale tipologia contrattuale appare particolarmente odiosa laddove prevede che – salvo diversa intesa(!) tra le parti – nell’ipotesi di dimissioni o di licenziamento di uno dei due soggetti coobbligati, si estingue automaticamente (e senza alcuna motivazione) anche il rapporto di lavoro dell’altro. Lo stesso accade nel caso in cui entrambi i lavoratori siano nell’impossibilità di offrire la prestazione lavorativa. Ciò – volgarmente – significa che se, ad esempio, uno dei due è in malattia o infortunato e l’altra in “maternità”, il datore di lavoro può tranquillamente estinguere, in modo unilaterale, il rapporto di lavoro di entrambi.

2) Contratto di lavoro intermittente (art. 34): Ichino non lo considera un’innovazione perché, suppongo, ritiene utile fare riferimento al Regio decreto 2657/23, relativo ai lavori discontinui o di attesa. Il problema è che mentre quel vecchio decreto fa riferimento a una tabella di occupazioni cui non è applicabile la limitazione dell’orario di lavoro, sancita da un altro decreto dello stesso anno, la normativa introdotta dal 276/03 richiama un “po’ troppo” il c.d. part-time “a chiamata”, sul quale Ichino sorvola con nonchalance. Si trascura, quindi, di rilevare che la sentenza della Corte Costituzionale nr. 210/92 lo aveva già valutato illegittimo. Inoltre – e si tratterebbe, comunque, di un sicuro peggioramento della norma, dal punto di vista dei diritti dei lavoratori – in modo assolutamente contraddittorio con la natura del provvedimento (e le motivazioni addotte a suo sostegno), tutte le attività previste dal Regio Decreto 2657/23 possono essere interessate dalla stipula di un contratto di lavoro intermittente; indipendentemente, quindi, dall’effettivo carattere intermittente o discontinuo della prestazione richiesta.

3) Somministrazione di lavoro (art. 20): in questo caso, oltre alla novità dello staff leasing, cioè la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ci sono alcuni aspetti peggiorativi – rispetto al preesistente lavoro “interinale” del 1997 – che Ichino, con altrettanta nonchalance, evita di rilevare. Ad esempio, è stato abolito il divieto – previsto dalla 196/97 (legge “Treu”) – di fornitura di mano d’opera per le attività lavorative ritenute pericolose. Inoltre, nel caso dello staff leasing, in realtà, non è del tutto vero che un lavoratore assunto da un’agenzia attraverso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia “genericamente” assistito – come invece sostiene Ichino – dall’art. 18. Allo scopo, è sufficiente rilevare che la norma prevede il licenziamento del lavoratore – da parte dell’agenzia “somministratrice” – oltre che per “giusta causa” e per “giustificato motivo oggettivo”, anche nel caso in cui venga meno il c.d. “Contratto di somministrazione” tra l’agenzia e l’impresa utilizzatrice! Quindi, per il lavoratore, in sostanza, doppie possibilità di licenziamento.

4) Contratto di inserimento (art. 47): a questo riguardo, è veramente incredibile come si possa sostenere – se non in male fede, esclusa la semplice ignoranza -che non si tratti (in assoluto) di una nuova tipologia contrattuale. E’ vero che la legge Maroni prevedeva “il riordino dei contratti a contenuto formativo”, ma è fuori dubbio, che il contratto in oggetto ha poco, anzi nulla, a che spartire con i ben più famosi contratti di formazione e lavoro. Innanzi tutto, non è un contratto “a causa mista”, in quanto la formazione è solo eventuale e non obbligatoria, come, invece, i cfl che – addirittura – prevedevano la trasformazione del rapporto “a tempo indeterminato” in assenza e/o carenza della stessa. Non è riservato – come invece i cfl – ai giovani fino a 29 anni (a 32 in altri). A differenza dei cfl, è “reiterabile” presso un diverso datore di lavoro e, a ulteriore difformità, si può stipulare anche con lavoratori già dotati della prevista esperienza lavorativa e professionale. L’unico punto in comune con i cfl – naturalmente negativo per i lavoratori coinvolti – è la possibilità del “sottoinquadramento” di due livelli rispetto a quello previsto contrattualmente. Per i portatori di handicap, la durata massima è elevata a trentasei mesi e – preso atto del mancato divieto di reiterabilità, almeno presso un diverso datore di lavoro – non era difficile immaginare quale (peregrina) sorte si prospettava a danno delle figure più deboli di tutto il nostro dissestato mercato del lavoro.

5) Lavoro a progetto (art. 61): oggi – a valle della diffusa condizione di precarietà che affligge il mercato del lavoro italiano e a maggior ragione di quanto si potesse già oggettivamente prevedere nel 2003 (e negli anni immediatamente successivi) – continuare a sostenere che il 276/03 si sia limitato a: “Rinominare” e disciplinare, in modo più restrittivo rispetto all’ordinamento previgente, alcune tipologie contrattuali già esistenti, senza nulla aggiungere, in termini di precarietà”, è, a mio avviso, una bestemmia; se non un’idiozia! Una vera e propria offesa all’intelligenza di quanti, a differenza di Ichino, hanno continuato a denunciare che le c.d. “novità”: a) “Salvo quanto concordato nel contratto individuale(!), il collaboratore a progetto può prestare la propria opera a favore di più committenti”; non è un punto in positivo per il lavoratore. Rappresenta, piuttosto, rispetto al passato, il venir meno – per il collaboratore – della possibilità di vedersi riconosciuto un compenso aggiuntivo a fronte di una “esclusiva”. b) prevedere che le parti possono(!) stabilire – con il rapporto di forze oggi esistente tra un qualsiasi disoccupato in cerca di occupazione e chi può, a suo insindacabile giudizio, offrire o no il lavoro richiesto? – “Il recesso prima della scadenza per giusta causa ovvero secondo diverse causali o modalità, incluso il preavviso”; equivale, in realtà, a porre il collaboratore “in balia” del committente!

6) Somministrazione di lavoro per soggetti svantaggiati e disabili (art. 14): anche qui, sostenere che nulla sia mutato, significa, a mio avviso, mentire sapendo di mentire. In effetti, a prima vista, sembrerebbe che l’art. 14 del 276/03 nulla o poco abbia mutato rispetto all’art. 12 della legge 68/99. Non è così! Infatti, al disabile, “parcheggiato” presso una cooperativa sociale, è corrisposta una retribuzione riferita al contratto collettivo di categoria applicato dalla cooperativa “ospitante”; con livelli retributivi più bassi rispetto al Ccnl applicato dall’azienda che avrebbe l’obbligo di assumerlo in applicazione della c.d. “riserva di legge”. Inoltre – e non è un particolare di rilevanza secondaria – in applicazione della disciplina previgente, il lavoratore era regolarmente assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro cui spettava l’obbligo della 68/99 e solo successivamente, come detto, “parcheggiato” presso una cooperativa sociale. Le nuove disposizioni non prevedono più – quale pre/condizione – l’assunzione del disabile da parte del datore di lavoro “obbligato”. Tra l’altro, l’art. 12 della 68/99 escludeva espressamente la reiterazione dello strumento della convenzione per lo stesso soggetto disabile; al riguardo, il silenzio del 276/03, non lasciava presagire nulla di buono.
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7) Cessione di ramo d’azienda (art. 32): la nuova formulazione dell’art. 2112, comma 5, del c.c. – contrariamente a quanto previsto dalla previgente disciplina – ha escluso la necessità che l’autonomia organizzativa dell’attività da trasferire sia necessariamente (corsivo mio) precedente e conservi la sua identità all’atto del trasferimento. Meraviglia che un esperto del livello di Ichino ancora non intraveda o, almeno sottaccia, quanti “abusi” siano stati possibili – da parte di datori di lavoro disonesti – e quali nefaste conseguenze si siano realizzate – a danno dei lavoratori coinvolti – in seguito all’eliminazione del requisito della (effettiva) “preesistente autonomia funzionale” del ramo d’azienda ceduto!

8) Par-time (art. 46): anche in questo caso, sembrerebbe difficile negare – a parte i “duri e irremovibili”, disposti a disconoscere anche la più evidente delle realtà – che l’intervento del 276/03 sulle previgenti disposizioni che regolavano questa particolare tipologia contrattuale, sia stato, a dir poco, dirompente. In effetti, appare semplicemente assurdo continuare a sostenere che nulla sia variato o peggiorato, ma, addirittura, “disciplinato in modo più restrittivo” quando: a) è stata abolita la possibilità per la contrattazione collettiva di regolare il c. d. “consolidamento”; cioè il riconoscimento “stabile” delle ore di lavoro “aggiuntivo” sistematicamente svolto in più rispetto al numero di ore previste dal singolo contratto; b) rispetto al lavoro “supplementare” – se previsto dal contratto collettivo applicato – il lavoratore non avrà alternativa; infatti, se è vero che potrà rifiutare senza timore di essere, per questo, licenziato, è altrettanto e subdolamente vero che non è più escluso, come (invece) espressamente vietato dalla normativa previgente il 276/03, che il datore di lavoro possa adottare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. E tutti sanno – mentre pare che Ichino lo ignori – che reiterati provvedimenti disciplinari rappresentano l’anticamera del licenziamento; c) le nuove norme hanno anche introdotto la possibilità di concordare(!) le c.d. “clausole elastiche” – espressamente vietate in precedenza – che consentono al datore di lavoro di aumentare le ore di lavoro originariamente pattuite in contratto; d) non è più previsto, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, che il lavoratore sia assistito da un rappresentante sindacale che ne tuteli gli interessi e verifichi che si tratti veramente di una scelta personale, non imposta dal datore di lavoro; e) infine, quelle che in precedenza, in regime di part/ time “verticale”, erano considerate prestazioni di lavoro “straordinario” – e pagate in quanto tali – sono state “derubricate” a lavoro “supplementare”; con rilevante perdita, in termini economici, per i lavoratori interessati.

Che cosa aggiungere?

Abbiamo forse bisogno di rinviare ai posteri l’ardua sentenza? Credo appaia chiaro che solo chi sia affetto da “grassa ignoranza” – e non pare essere il caso di Ichino – possa seriamente continuare a condividere l’idea secondo la quale le disposizioni del 276/03 – erroneamente, quando non strumentalmente legate al nome di Marco Biagi – non siano direttamente responsabili dell’aggravamento della condizione di ulteriore precarietà che affligge quei lavoratori che, ironia della sorte, lo stesso Ichino considera “di serie B”; perché “non garantiti” dall’art. 18.
Di qui, la sua strana logica secondo la quale si supera quello che lui definisce “apartheid” – tra lavoratori di serie A e serie B – abolendo le garanzie dell’art. 18!

Concludo permettendomi di interloquire con l’autorevole Piergiorgio Alleva che, attraverso le pagine de “Il Manifesto “ del 28 agosto scorso, così si esprimeva: “La domanda angosciosa è allora cosa stiano facendo, alla vigilia di un simile disastro – l’approvazione della legge-delega del Jobs Act (corsivo mio) – le organizzazioni sindacali, il movimento 5 stelle, la sinistra politica, compresa quella, se ancora esiste, del Partito democratico”.

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Ebbene, caro Alleva, io temo che a una domanda tanto angosciosa non possano, purtroppo, non corrispondere che una serie di dolenti e rassegnate risposte!
Nel merito: ammessa (ancora) l’opportunità di differenziare – attraverso le parole, gli atti e le omissioni – le diverse posizioni espresse.

Personalmente, ritengo ormai conclusa l’attività di carattere “sindacale” – nel senso genericamente inteso di rappresentanza “attiva” della tutela dei diritti dei lavoratori, attraverso la coltura degli “interessi contrapposti” – da parte di Cisl e Uil.

Al riguardo, per definitivamente evidenziare quanto ormai – a mio avviso – contino poco queste due organizzazioni nel panorama sindacale italiano, mi limito a riportare le più recenti dichiarazioni dei loro Segretari generali.
L’uno, Bonanni, prima ancora di dichiarare l’eventuale disponibilità a partecipare alla discussione unitaria “invocata” dalla Camusso – rispetto a quanto l’Esecutivo si appresta a definire, in termini di riforma del mercato del lavoro – si affretta a “disarmare” le OO.SS. aprendo a una “rimodulazione” dell’art. 18 e assicurando al governo che non ci sarà nessuno sciopero generale!

L’altro, Angeletti – evidentemente di ritorno in Italia dopo lunga assenza, per una tournèe su…… Marte e Venere – chiede al governo “Il coraggio politico di spiegare cosa vuole fare con la legge delega”(!). Inoltre, non contento della dimostrazione di cotanto senno e in palese sprezzo del ridicolo, addirittura suggerisce a Renzi di “Ascoltare le parti sociali e poi prendere le sue decisioni”.

Resta, in sostanza, quello che Giorgio Benvenuto prima e, nei fatti, Bonanni dopo, auspicavano si realizzasse: “Il sindacato dei cittadini”; che offre, in tema di “assistenza” e “servizi” – attraverso le miriadi di Caf, Enti Bilaterali e Padronati – l’equivalente “personale e individuale” di quello che non è più in grado di garantire alla collettività – per autonoma scelta, piuttosto che in virtù di un destino cinico e baro – in termini di “lotta” per il rispetto dei diritti e delle tutele.

Non diversamente, la Cgil – da quella di Epifani (nella fase finale), per (clamorosamente) chiudere con la gestione Camusso – ha pagato l’incapacità di liberarsi da quell’abbraccio letale che, in termini di “soggezione” – se non di vera e propria “dipendenza” – l’ha tenuta legata alla sorte del Pd. Un lento e inarrestabile declino – nello scenario politico e sindacale nazionale – che, tra l’altro, relativamente al “peso specifico” dei protagonisti, aveva già dimostrato di aver (ormai) “raschiato il fondo”!

In questo senso, ritengo fosse a tutti chiaro che una Cgil “frenata” (in stato di sostanziale “surplace”, con Monti quanto con Letta) – specchio fedele, a parte le “chiacchiere” di prammatica, di un Partito democratico che votava perfino la legge Fornero – tra la riforma della giusta causa e i contratti a termine “acausali”, avrebbe, prima o poi, finito per perdere definitivamente quell’immenso credito, in termini di “diversità” e “credibilità”, cui in tanti avevamo contribuito.

Oggi, purtroppo, il tempo è scaduto!

Il M5S: appena ieri sparava “ad alzo zero” contro il sindacato; oggi si erge a paladino dell’art. 18. Che cosa dirne? E’ consentito un ecumenico oblio?
Alleva, inoltre, s’interroga su cosa stia facendo la “sinistra” del Pd.
E’ l’indiretta conferma – personalmente l’ho sempre sostenuto – che anche il valente studioso, da sempre espressione della sinistra sindacale e politica, ha (ormai) difficoltà a intravedere, negli ex Pci, ex Pds, ex Ds, sintomi “di sinistra”!

Al riguardo, se qualcuno avesse avuto dei dubbi, gli ultimi mesi hanno contribuito a definitivamente chiarire i termini reali della questione. Gli eredi e tanti (ancora) di quegli stessi che una volta erano i “duri e puri” del Pci, sono riusciti a clamorosamente confermare la profezia (febbraio 2002) di Nanni Moretti: “Con questi dirigenti non vinceremo mai” e, contemporaneamente, sconfessare la “certezza” (giugno 1983) di Luigi Pintor: “Non moriremo democristiani”!

Per vincere, infatti, hanno dovuto – a mio parere – accettare di aggravare la condizione posta: morire (addirittura) “renziani”. Altro che democristiani!

Resterebbe la “vera sinistra” che, però, dopo lo sciagurato richiamo di Veltroni al c.d. “voto utile” (nel corso delle politiche del 2008), gli innumerevoli tentativi di “suicidi” politici operati da Vendola – ultimo, in ordine di tempo, la sostanzialmente “informe” adesione al Pd – e la storica sindrome “della divisione a tutti i costi”, che affligge (ancora) quei partiti(ni) giunti al di sotto della soglia utile per l’accesso alle aule parlamentari, è oggetto di una grave, spero non irreversibile, diaspora.

Renato Fioretti

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