La vittoria del No al referendum e il suo impatto sull’equilibrio dei poteri tra Governo e Magistratura.

Durante la campagna appena conclusasi riguardante il referendum sulla giustizia, diversi esponenti del fronte del No avevano sostenuto che la riforma, poi bocciata dall’elettorato, avrebbe inciso su un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato a danno della magistratura. La stessa posizione era stata sostenuta anche da qualche personalità meno schierata. Così il Prof.  Monti, aveva affermato, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera di lunedì 16 marzo, che “L’unico effetto indiscutibile della riforma sarebbe di spostare l’equilibrio dei poteri tra l’esecutivo e il giudiziario, a favore del primo”. In realtà si trattava di un enorme equivoco, sapientemente introdotto da un’abile propaganda: infatti non vi era nulla nella riforma che spostasse l’equilibrio dei poteri. In definitiva il legislatore italiano, consapevolmente o meno, aveva riprodotto sostanzialmente il modello portoghese. In Portogallo, dopo la caduta del regime dittatoriale, si erano separate le carriere di giudici e pubblici ministeri e questi ultimi, anziché essere posti sotto la vigilanza del potere esecutivo, avevano conservato la propria autonomia pur in una carriera separata da quella dei giudici. Ma questa è acqua passata. Quello che vorrei qui sottolineare è come in Italia l’equilibrio dei poteri in realtà si sia negli ultimi trent’anni disequilibrato a danno dell’esecutivo.

Mattarella aveva sostenuto che anche la magistratura doveva essere sotto controllo.

Vediamone le ragioni.

Un primo colpo all’equilibrio era stato compiuto dalle riforme avvenute negli anni Novanta, con l’abrogazione dell’autorizzazione a procedere per l’avvio di indagini e processi penali contro i membri delle Camere, avvenuta sull’onda emotiva di Tangentopoli. Tale abrogazione si accompagnava alla soppressione della disposizione che attribuiva l’accertamento dei reati ministeriali alla Corte costituzionale e all’eliminazione della preventiva deliberazione parlamentare di messa in stato di accusa. In tal modo l’assetto costituzionale originario veniva alterato, con buona pace dell’affermazione per cui la Costituzione non si dovrebbe toccare.

In secondo luogo, si è indebolita la forza della legge.

Ciò è stato determinato da due principali fattori:

1) l’affermazione dell’indirizzo, inizialmente incoraggiato dalla stessa Corte Costituzionale, affogata da una gran mole di lavoro, secondo cui il giudice, prima di sollevare una questione di costituzionalità deve verificare se non sia possibile un’interpretazione che renda la norma compatibile con la Costituzione; considerando l’ampiezza di molti principi costituzionali, e la possibilità di molteplici interpretazioni, ciò si è tradotto in un grande aumento di potere per il giudice.

2) Il peso sempre maggiore del diritto europeo; il giudice, infatti, semplicemente non applica le leggi dello Stato che ritenga in contrasto con la normativa dell’Unione. Anche sotto questo aspetto, considerando la vastità e talvolta vaghezza dei principi contenuti nel diritto europeo, il giudice ha visto il proprio potere crescere enormemente.

La stessa applicazione del diritto europeo ha reso la Corte costituzionale meno rilevante che in passato. Facciamo un esempio. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riproduce in buona parte principi contenuti nella Costituzione italiana. Il giudice che ritenga che una norma di legge sia in contrasto con un principio della Costituzione a sua volta riprodotto in una disposizione della Carta dell’UE, ha dinanzi due strade: o fare la fatica di scrivere un’ordinanza, motivandola, sollevando la questione dinanzi alla Corte costituzionale, con la possibilità che questa la rigetti; oppure, ritenere semplicemente che la norma italiana è in contrasto con la Carta dell’Ue e non applicare la norma italiana. Quale sceglierà?

A questo proposito, occorre ricordare che i Padri Costituenti, come risulta dagli atti dell’Assemblea, temevano in sommo grado il Governo dei Giudici, e per questo motivo avevano affidato il controllo di costituzionalità sulle leggi a un organismo apposito, la Corte costituzionale, perché non volevano che quel controllo fosse esercitato dai giudici come avveniva negli Stati Uniti. Ebbene, anche questo meccanismo, il controllo esercitato dalla Corte, o almeno solo dalla Corte, è saltato.

La legge approvata dal Parlamento, specie in alcune materie sensibili come l’immigrazione, assomiglia sempre più a una zattera destinata ad attraversare un oceano irto di pericoli, senza alcuna certezza di arrivare a destinazione.

Gli effetti sopradescritti dell’applicazione del diritto europeo ovviamente riguardano tutti i Paesi dell’Unione, non solo l’Italia. Facendo un paragone con la Francia, in quel Paese, però, c’è una maggiore consapevolezza che esso abbia comportato un enorme aumento dei poteri dei giudici. Lì si è detto che il giudice non è più la “bocca della legge”, come Montesquieu riteneva che dovesse essere, sembra piuttosto che sia la legge a essere divenuta la bocca del giudice (Schoettl, La Démocratie au péril des prétoires, Gallimard, 2022).

Lex giudice Di Pietro era ed è per la separazione delle carriere.

Nel contesto italiano non solo c’è minore consapevolezza, ma, oltretutto, si è appena tenuto un referendum con un dibattito dai tratti surreali. La campagna ha visto come protagonista la stessa associazione nazionale dei magistrati, scesa in campo contro la riforma proposta dal Governo con toni accesi, da vero e proprio partito, promuovendo l’idea secondo cui la riforma sulla separazione delle carriere avrebbe minato l’indipendenza della magistratura, assoggettandola al potere politico.

In tal modo si è alimentata una sorta di derby tra magistratura e potere politico (con il contributo, occorre dirlo, nelle ultime settimane della campagna del Sì), nel quale quest’ultimo è stato accusato di voler ridurre la magistratura alla propria mercé, finendo per gettare un’ombra sugli organi della rappresentanza — Parlamento e Governo — rafforzando l’idea che la politica sia qualcosa di torbido e inaffidabile. L’ANM ha di proposito soffiato sul fuoco di un’ostilità esistente in gran parte dei cittadini verso la politica, venendone premiata con il rigetto della riforma da parte del corpo elettorale.

In definitiva la vittoria del No nel referendum sembra aver spostato ulteriormente, sul piano politico, un equilibrio di poteri, già inclinatosi, su quello giuridico, nettamente a tutto vantaggio della magistratura.

Il prezzo da pagare, dopo una campagna così impostata, potrebbe però essere, dietro l’apparente successo, una perdita di prestigio per i giudici nel loro insieme, un esito paradossale per una battaglia condotta in nome della difesa della magistratura.

Proprio quest’ultima circostanza può produrre un mix micidiale, perdita di autorevolezza di un corpo chiamato ad esercitare un potere incredibilmente cresciuto, un risultato pericoloso per la convivenza civile e che si sarebbe dovuto evitare.

  • Nella foto in evidenza i magistrati festeggiano la vittoria del NO.

Stefano Emanuele Pizzorno

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Stefano Emanuele Pizzorno
Nato il 2 ottobre 1963 a Genova, Stefano Emanuele Pizzorno, è un civil servant, avendo svolto la propria attività sempre al servizio delle Istituzioni. Attualmente è un Avvocato dello Stato, una delle carriere pubbliche più importanti del nostro Paese. Prima, aveva fatto parte della carriera prefettizia. Ha al suo attivo decine di pubblicazioni nel settore giuridico, soprattutto pubblicistico, apparse nelle più importanti Riviste giuridiche italiane. È autore anche di alcune monografie tra cui "Genealogia della Costituzione" (Passigli editore). È stato impegnato sul fronte delle riforme istituzionali, promuovendo il referendum Segni-Guzzetta del 2009 nonché il referendum diretto alla reintroduzione della cd legge Mattarella. È stato anche tra i 184 giuristi firmatari dell’appello a sostegno della riforma costituzionale che poi non passò a seguito del voto negativo nel referendum del 4 dicembre 2016.

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