Continua il viaggio del giurista Bruno Troisi nei luoghi comuni che affliggono il nostro diritto. Eccoci all’applicazione della legge tanto spesso lamentata da chi ne lamenta la mancanza e da chi, invece, ne denuncia la non corretta applicazione. Un tema caldo su cui si misurano i cittadini e le tante componenti della società.
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Un altro luogo comune, largamente diffuso presso il grande pubblico per opera dei commentatori politici, è quello secondo cui “certi giudici, invece di applicare la legge, la interpretano ovvero, espresso in maniera ancor più rozza, “la legge si applica ai nemici e s’interpreta per gli amici”.
Queste affermazioni – che pure aspirerebbero a una funzione “persuasiva” – sono palesemente semplicistiche ed erronee, giacché trascurano l’elementare – ma decisiva – considerazione che, nel momento stesso in cui si decide di applicare una norma giuridica, occorre necessariamente procedere alla sua interpretazione, poiché non vi è alcuna possibilità di applicare una norma senza prima interpretarne il testo, posto che ogni atto di comprensione dello stesso richiede una preventiva attività logico-interpretativa.
Trascurano, inoltre, il fatto che non esiste un significato “vero” delle norme, precostituito rispetto ai procedimenti attraverso i quali i giudici utilizzano le stesse, e che non è possibile distinguere un’interpretazione «vera» da un’interpretazione «falsa» (la quale ultima condurrebbe ad una disapplicazione-violazione della norma). La norma giuridica, infatti, in quanto segmento di linguaggio in uso precettivo, non è un’entità cui si attaglino i giudizi di verità e di falsità e di cui possa dirsi che «ha» un certo significato. La norma non «ha» un significato per la semplice ragione che « è » un significato: essa « è » il significato di un enunciato in funzione precettiva, cioè di un enunciato di cui si sa o si postula che esprima una norma giuridica. Sì che, può discorrersi non già d’interpretazione della norma bensì d’interpretazione di enunciati espressi in documenti in lingua: il processo interpretativo muove da un enunciato e giunge all’individuazione del precetto, il quale, dunque, non precede come dato, ma segue come risultato.
Una proposizione normativa, peraltro, può molto spesso sopportare non una sola ma diverse interpretazioni in considerazione di svariate circostanze.
Innanzitutto, in considerazione della molteplicità delle combinazioni dei significati attribuibili, in uno specifico ambiente storico-culturale, ai vocaboli del linguaggio ordinario ed ai vocaboli del linguaggio legale, impiegati in un determinato enunciato precettivo. Basti pensare alle larghe «zone di penombra» presenti nei primi, alla complessità delle definizioni- dei concetti dogmatici (si pensi ai concetti di causa, di invalidità, di nullità, di possesso, di diritti edificatori ecc.), difficilmente verificabili a causa della loro labile corrispondenza empirica con gli usi linguistici normativi; alla variabilità delle convenzioni che definiscono i concetti teorici (ad es., situazione soggettiva, diritto potestativo, aspettativa, negozio giuridico ecc.).
È, senza dubbio, frutto di pregiudizi filosofici la credenza secondo cui le parole di una disposizione di legge abbiano un senso «proprio» se viste nella loro connessione (ex art. 12 preleggi): in realtà, qualsiasi enunciato risulta ambiguo, soprattutto quando se ne presume la funzione prescrittiva. Da un enunciato avente funzione descrittiva, invece, si può desumere una proposizione «vera» ove se ne possa dare una verifica empirica (es., “la terra è sferica”/la terra è piatta); ma non esiste la «vera» interpretazione di un enunciato precettivo: l’equivoco sta proprio nel trasferire l’idea di verificabilità dalle proposizioni descrittive a quelle prescrittive. D’altra parte, è ugualmente un pregiudizio, dovuto ad un residuo di primitivismo nella scienza giuridica, pensare che sia possibile individuare con certezza ed univocità la volontà del legislatore (ex art. 12 preleggi), soprattutto quando la disposizione di legge, emanata in un regime politico a struttura rappresentativa, é il risultato di un compromesso politico e sociale.
In secondo luogo, le proposizioni normative sono componibili e scomponibili nei modi più disparati a seconda del criterio di collegamento tra enunciati concretamente adottato (si pensi alla tecnica del «combinato disposto» o al cd argomento sistematico, che trova il punto culminante di rilevanza ermeneutica nella cd rilettura del codice civile e delle leggi speciali alla luce della Costituzione; rilettura resa, a sua volta, non univoca dalla circostanza che i principi costituzionali si offrono all’interpretazione negli stessi termini di ogni altro enunciato normativo), a seconda del principio generale cui ispirare l’interpretazione. Tali principi – che, com’è noto, sono norme giuridiche vincolanti, espressione dei valori presenti nell’attuale fase di sviluppo della nostra società – non sono né semplici né chiari, e pertanto, offrendosi all’interpretazione negli stessi termini di ogni altro enunciato normativo, non possono nel contempo fungere da oggetto dell’attività ermeneutica e da valvola di chiusura rispetto al modo di svolgimento della stessa.
Basti pensare al fenomeno della concorrenza di principi e valori talvolta contrastanti o comunque reciprocamente condizionati, presente in una società altamente complessa, dinamica e pluralista come la nostra: ad esempio, il principio di tutela della vita umana e quello di autodeterminazione (si pensi ai problemi riguardanti le frontiere estreme della vita); il principio di tutela della salute e quello di tutela del diritto all’istruzione (si pensi al problema dell’obbligatorietà delle vaccinazioni); o, ancora, il principio di tutela della vita e quello della salute della donna (si pensi al tema dell’aborto); o, ancora, il principio di tutela della riservatezza e quello di tutela della libertà di cronaca (intesa come diritto di informare e di essere informati), e così via.
D’altra parte, se è possibile affermare con certezza la prevalenza dei valori della persona su quelli del patrimonio, non è possibile graduare, in astratto, i principi inerenti alla persona, giacché è necessario stabilire, in concreto, i criteri di preferenza sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti, tenendo conto delle specificità del caso da decidere nonché dei condizionamenti di fatto e di diritto.
Quanto ai condizionamenti di fatto, si pensi ai diritti sociali, come il diritto al lavoro, il diritto a una retribuzione o a una pensione adeguate alle “esigenze di vita”, il diritto di proprietà, il diritto all’abitazione, la cui realizzazione dipende dal grado dello sviluppo economico del Paese, dalla situazione del mercato, dai livelli dell’occupazione, dai limiti del bilancio dello Stato, dagli indici di affollamento di una città o di una regione, ecc.; i condizionamenti giuridici si manifestano quando uno dei principi da applicare entra in collisione con altri principi o interessi costituzionalmente protetti: in questo caso, il principio si manifesta come struttura normativa aperta, che deve essere completata dal giudice con il criterio del ragionevole bilanciamento.
E, tra i criteri di valutazione di cui si avvale la tecnica del bilanciamento, assume un rilievo particolare la valutazione delle prevedibili o possibili conseguenze pratiche della decisione nell’ambiente sociale. Gli stessi principi fondamentali che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, non possono essere considerati “assoluti” e di per sé prevalenti, trovandosi «in rapporto di integrazione reciproca», devono comunque fare i conti con i modelli culturali vigenti nell’ambiente sociale, e dunque “esterni” all’ordinamento. Tal è, ad esempio, il principio fondamentale di rispetto della dignità dell’uomo: essendo, infatti, la sua fattispecie costruita con una clausola generale che rinvia a standards etico-sociali per stabilire se, in concreto, la dignità umana è stata offesa, la decisione viene fondata con tecniche argomentative analoghe a quella del bilanciamento degli interessi.
In quest’ottica, risulta sensibilmente ridimensionato il mito della certezza del diritto, fondato, per un verso, sul sillogismo – schema logico proprio della tecnica della sussunzione – espressione della logica formale, che astrae da qualunque valutazione funzionale e assiologica; per altro verso, su una visione statica del fenomeno giuridico: invero, il diritto è sempre in continua e incessante evoluzione, anche con riferimento a singole disposizioni apparentemente chiare e non mutate nel tempo nel dettato letterale. Sì che, anche sotto questo aspetto, si rivela fallace il brocardo in claris non fit interpretatio: sia perché, come si è detto, quando si deve applicare una norma giuridica, occorre necessariamente procedere alla sua interpretazione, per quanto chiara possa apparire, poiché non vi è alcuna possibilità di applicare una norma senza prima interpretarne il testo, posto che ogni atto di comprensione dello stesso richiede una preveniva attività intellettuale-interpretativa; sia perché l’ordinamento giuridico va inteso come un insieme di valori e principi, i quali devono sempre guidare nell’attività interpretativa della singola norma, la quale deve essere intesa non come unità a sé stante e autonoma, ma come parte di un più complesso e articolato sistema: la costruzione del significato deve necessariamente essere effettuata secondo le relazioni tra le norme.
Quindi, la “chiarezza” non è una peculiarità che la norma acquista per il solo fatto di esistere, ma è piuttosto una conseguenza dell’interpretazione, che deve essere sempre sistematica ed assiologica, posto che le norme col tempo tendono ad assumere una valenza diversa, in dipendenza dei mutamenti che avvengono nell’ambito di una comunità.
A tal riguardo, un ruolo determinante assume l’evolversi della coscienza del tempo ( A sua volta, influenzata dall’evolversi della scienza e della tecnica), che conferisce alle categorie giuridiche il carattere della storicità.
Ma che cosa deve intendersi per coscienza del tempo in una società pluralista come la nostra, il cui tratto tipico e problematico è proprio quello della molteplicità, spesso antinomica, dei referenti etici, ossia delle tavole di valori che dovrebbero informare le opzioni normative?
Si pensi alla normale coesistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali relativamente all’interpretazione-applicazione di uno stesso enunciato normativo e alla conseguente esigenza del pronunciamento della Corte di Cassazione a sezioni unite per la soluzione del contrasto, pronunciamento, peraltro, non vincolante per il futuro, in considerazione dell’assenza di una dottrina del precedente giudiziario.
Si pensi, ancora, a quel singolare fenomeno costituito dalle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale (magari, prese a maggioranza – maggioranza che ben può mutare nel tempo – quale indice dell’ineludibile momento dialettico, proprio della democrazia pluralistica). Il conflitto che sorge tra la Corte costituzionale – ogni qual volta giudica una disposizione di legge non configgente con i principi costituzionali per il fatto che questa può essere interpretata in modo diverso da come l’ha interpretata la Corte di Cassazione – e la stessa Corte di Cassazione – che, in quanto giudice della nomofilachia, rivendica la pienezza e l’esclusività del potere interpretativo con riferimento alle stesse norme costituzionali che è chiamata ad applicare direttamente (in considerazione della valenza normativa dei principi in essa contenuti), fermo restando il potere di quella di sindacare la legittimità delle leggi, sì che l’interpretazione accolta nelle sentenze interpretative di rigetto vincola soltanto il giudice a quo (ma non gli altri giudici e tanto meno la Corte di Cassazione, con la conseguenza che quest’ultima ben potrebbe ritenere esatta l’interpretazione respinta dalla Corte costituzionale) mostra chiaramente l’esistenza di una dissociazione, di uno scarto tra enunciato precettivo e norma, nel senso che da uno stesso enunciato precettivo si possono trarre più norme, totalmente diverse tra loro, e che si prestano ad un giudizio contrastante di legittimità costituzionale. In particolare, l’atteggiamento della Corte costituzionale denota l’acquisita consapevolezza che il significato di un enunciato normativo – cioè, la norma – non è precostituito al processo interpretativo, ma ne costituisce il prodotto.
La risposta non è semplice e non può, certo, essere ricercata in questa sede.
Qui, si può soltanto dire che la visione del mondo – in una società laica e pluralista, luogo di confronto di tutte le istanze assiologiche: politiche, culturali, etiche, religiose, sociali, economiche – non è mai uniforme, non è mai univoca,
Basti pensare agli esiti dei vari referendum sui temi etici (dal divorzio all’aborto, dalla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni alla procreazione assistita e alla fecondazione eterologa, ecc.), che hanno diviso profondamente il paese; o ai recenti contrasti, talvolta anche aspri, riguardanti le unioni civili: dalla loro stessa configurabilità alla concreta configurazione, fino ai problemi relativi alle adozioni e, segnatamente, al problema relativo all’applicabilità della disciplina dell’adozione in casi particolari (l. 184/1983) all’adozione da parte di coppie omosessuali: v., in proposito, Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, che, nel confermare l’adozione, da parte di una coppia di donne omosessuali, di una bambina nata in Spagna con la procreazione assistita eterologa, ha affermato che un’adozione di questo tipo «non determina in astratto un conflitto d’interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice». Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore»
sì che le diverse opzioni valoriali sono tutte valide purché trovino giustificazione sia in termini di adeguatezza sociale (o, come pure si dice, di “effettività”) – nel senso che siano considerate, entro un dato contesto socio-culturale, “obiettive” in quanto radicate e comunemente, ancorché non universalmente, accolte in esso – sia in termini di congruenza sistematica, in quanto trovino adeguato, coerente e puntuale riscontro nei principi dell’ordinamento.
Quanto al problema della controllabilità delle scelte assiologico-valutative e, più in generale, della “prevedibilità” dei risultati dell’attività d’interpretazione e applicazione della legge, va detto che i giudizi di valore, ancorché non puntualmente verificabili, sono in qualche modo suscettibili di controllo: affinché non scadano nell’immaginario o nell’arbitrio ovvero nella rozza materialità della forza, essi richiedono un costante riferimento all’esperienza (al fine, tra l’altro, di condurre al cd giudizio di realtà) tale da precludere motivazioni fondate su argomentazioni irragionevoli. Se è vero che il processo di convalidazione del pensiero – il quale è per sua essenza «prospettico», nel senso che trae impulso dalle contraddizioni reali – ha origine nella prassi, è inevitabile il ricorso a scelte consapevoli riguardanti la progettazione sociale e politica.
Tale progettazione può dispiegarsi in due direzioni opposte: verso la trasformazione, il mutamento o verso la conservazione; e, delle due, la seconda, negando le ragioni della processualità e della dialettica e astraendo da quelle insuperabili del protagonismo storico, è senza dubbio irrealizzabile, pretendendo di cristallizzare le strutture attuali (attraverso la sclerosi della legislazione ed il prolungamento anacronistico del ciclo fisiologico delle istituzioni) – o, addirittura, di restaurare le antiche – senza scorgere il nuovo che si sprigiona dalle contraddizioni.
D’altra parte, se le Costituzioni – soprattutto quelle rigide, come la nostra – non devono più essere intese quali strumenti di mantenimento dell’esistente, bensì quali tentativi di controllo propulsivo delle trasformazioni sociali e della loro proiezione istituzionale, il giudice chiamato a garantire anzitutto il significato primario di esse dovrà muovere dalla necessità di adeguamento dinamico della dimensione ordinamentale, fungendo così da catalizzatore del medesimo e, al contempo, da efficace strumento per l’assorbimento dei conflitti sociali nella dimensione giuridica.
Ma ciò non significa che i valori costituzionali, di cui – come si è detto – è molto discussa la possibilità di stabilire a priori un’astratta gerarchia, siano ordinabili soltanto in un catalogo di punti di vista, dei quali ci si può servire come variabili dipendenti da una scelta caso per caso. Si potrebbe pensare all’opportunità di elaborare un sistema o almeno una tipologia ragionata di regole di collisione, cioè di relazioni condizionate di preferenza o di subordinazione oppure di concorrenza dell’uno con l’altro in condizioni di reciproca limitazione, fondato empiricamente mediante l’analisi e il vaglio critico delle decisioni che hanno risolto antinomie tra i valori costituzionali (si pensi al cd “decalogo del giornalista” dettato dalla famosa sentenza della Cassazione 5259/1984).
Queste considerazioni potrebbero suggerire l’opportunità di una dottrina del precedente giudiziario compatibile con gli ordinamenti di civil law, quale strumento di semplificazione della crescente complessità del sistema giuridico e di contenimento, entro limiti di tollerabilità, del fenomeno dell’incertezza del diritto.
E’ una ragione decisiva per il superamento del precedente giudiziario (cd overruling) può essere fornita, tra gli altri, dall’argomento conseguenziale, nella forma di giudizio negativo sulle conseguenze di fatto prodotte dalla decisione di un caso analogo addotta in giudizio come modello per il nuovo caso, e dunque sul terreno della verifica empirica.
Si può, dunque, affermare che l’attività d’interpretazione della legge è un’attività volitiva e non meramente intellettiva, un’attività in cui occorre adattare, piegare le norme giuridiche ai rapporti sociali – ai «fatti» – in cui l’ordinamento è destinato a dispiegarsi e dai quali occorre partire al fine di individuare le sue peculiarità per poi porle in relazione con il sistema giuridico di riferimento: le argomentazioni che l’interprete adduce a sostegno delle proprie tesi – non obbedendo certamente a criteri sillogistici, com’è ormai riconosciuto dalla migliore dottrina – denunciano la presenza – immancabile – di opzioni valoriali che in una società pluralistica, come si diceva, sono spesso divergenti (e che non sono certo omologabili, pena una soluzione autoritativa della pluralità sociale).
La constatazione dell’ineliminabile presenza di tali opzioni nell’attività ermeneutica, lungi dal risolversi in un’affermazione di scetticismo o di relativismo, serve piuttosto a cogliere anche nell’opera dei giuristi l’indeclinabile principio della dialettica: quelle opzioni, infatti, si connettono alle dinamiche sociali e agli antagonismi che nel suo seno si agitano; sono il tramite attraverso cui le stesse dinamiche si esplicitano e si precisano nelle figure simboliche del sapere; sono, cioè, il tramite insopprimibile tra il pensiero e l’essere, tra l’idea e la realtà. L’attività dell’interprete non si giustappone dall’esterno a un oggetto originariamente definito, cioè al diritto considerato nella sua fattualità, ma è uno degli strumenti che concorrono a realizzarlo, a renderlo positivo; positivo nel senso che, a prescindere dalla sua origine, si concretizza istituzionalmente nella convivenza tramite i comportamenti dei cittadini e l’opera degli interpreti. In altre parole, se il principio della dialettica riassorbe nel suo ambito realtà e idea, essere e pensiero, questi si manifestano simultaneamente, e le contraddizioni che agitano e fanno muovere l’essere sono le stesse contraddizioni che, facendo parallelamente evolvere il pensiero, si traducono in giudizi di valore divergenti.
Invero, l’interprete – segnatamente, il giudice – già da tempo, ha cominciato ad interrogarsi politicamente sul suo ruolo, ed ha preso coscienza dell’inevitabile valutazione delle sue scelte, essendo stato sempre più coinvolto nelle dinamiche sociali, fino ad essere costretto a svolgere – a causa dell’immobilismo parlamentare – un’intensa attività di supplenza legislativa. Ma, a prescindere dal contingente esercizio della suddetta attività di supplenza, le scelte politiche – consapevoli o inconsapevoli che siano, conformiste o dirompenti, conservatrici o progressiste – si rivelano non soltanto insopprimibili, ma altresì necessarie in quanto consentono agli enunciati, una volta emessi da una fonte normativa, di specificarsi nella prassi e attingere così la propria positività. Come momento dell’esperienza, il diritto si spiega, dunque, con l’aiuto di criteri assiologici, mancando i quali risulterebbe assolutamente privo di determinazione: la praticità è un carattere essenziale del lavoro dell’interprete, il quale chiarisce il significato degli enunciati sulla linea di un processo valoriale che rivela costanti legami con le “visioni del mondo” che le dinamiche sociali contribuiscono a enucleare e a sostenere.
Ciò appare ancora più evidente, in sede di interpretazione-applicazione della legge, allorché occorra adattare, piegare le norme giuridiche ai rapporti sociali – cioè, ai «fatti» – in cui l’ordinamento è destinato a dispiegarsi: le argomentazioni che l’interprete adduce a sostegno delle proprie tesi denunciano la presenza di opzioni valoriali, caratterizzate, come meglio diremo, da un alto grado di soggettività.
Inoltre, il proliferare delle fonti giuridiche, anche sovranazionali, riduce il tasso di sistematicità dell’ordinamento, sì che, dovendo giungere a una decisione, occorre un modo nuovo per pervenirvi quando la legge non soccorre, avendo perduto unità sistematica.
A ciò si aggiunga lo scadente livello della legislazione sia sul piano della consistenza di manufatto letterale, sia sul piano dell’attenzione alle conseguenze pratiche (socio-economiche) e ordinamentali (si pensi, ad esempio, alla normativa antiriciclaggio, di cui più avanti nel testo). Così, anche l’operazione decisoria tradizionale di tipo meramente concettuale e sillogistico viene messa in crisi, possedendo essa un tratto di coerenza che funziona solo in un mondo di completezza e intima armonia, la cui scomparsa fa mutare il modo stesso della decisione giudiziaria: sì che il giudice, nel decidere, essendo frequentemente costretto a integrare la fattispecie normativa o a trovare da sé la regola di decisione mediante un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, non può prescindere da una profonda comprensione di merito del mondo di quegli interessi e delle conseguenze della sua azione. Ciò comporta, inevitabilmente, assunzione di responsabilità politica per le conseguenze sociali della decisione da parte del giudice che, com’è stato autorevolmente affermato, è il ponte tra la mutevole realtà socio-economica e il diritto: per questo egli deve comprendere e conoscere quella realtà.
L’interprete, dunque, dovendo necessariamente effettuare una scelta (connotata da un alto grado di soggettività: si pensi, ad esempio, alla citata sentenza della Cassazione sull’adozione in casi particolari o a quella, sempre della Cassazione sul caso Englaro, con la quale la Corte ha deciso che, a determinate condizioni, il giudice possa autorizzare il tutore a ottenere l’interruzione delle terapie di sostentamento vitale), farà prevalere la propria preferenza (secondo la propria coscienza e secondo la sua personale visione del mondo) tra i valori in gioco (in quanto socialmente riconosciuti e accettati), ossia tra i diversi fini e tra i diversi esiti cui, causalmente, la sua scelta prevedibilmente condurrà, tracciando così, di volta in volta, una gerarchia assiologica, capace di affermarsi mediante la potestà di scelta che al soggetto compete in virtù di condizioni esterne che gliela conferiscono. In particolare, come si è detto, il giudice, il più delle volte, deve trovare da sé la regola di decisione mediante il ragionevole bilanciamento di beni e di interessi, soppesando vantaggi e svantaggi, secondo diversi punti di vista, delle varie soluzioni ipotizzabili. In altre parole, l’opera di bilanciamento e di ponderazione degli interessi comporta la piena soggettività delle opzioni concrete: l’impiego dell’uno o dell’altro dei principi di volta in volta confliggenti rappresenta la preferenza per gli interessi cui l’applicazione del principio ritenuto prevalente meglio può corrispondere; così, il giudice, finché ciò non gli sarà impedito dalla contraria univocità della norma (caso sempre più raro sia in considerazione della sempre più scadente qualità della legislazione, sia in considerazione dell’illusorietà del brocardo in claris non fit interpretatio), sceglierà, tra gli argomenti potenzialmente utilizzabili, quello che meglio gli consentirà di sostenere la tesi cui, per motivi vari ma comunque ordinati in virtù di scelte soggettive, crede di dover accedere.
Insomma, il conflitto tra valori di fondo socialmente accreditati (cioè, espressione della cultura del tempo), in quanto proiezione dello scontro di interessi contrapposti, non può essere effettivamente “risolto” – proprio per l’impossibilità di risoluzione reale dei conflitti tra valori – ma può essere meramente “deciso”, là dove “decidere” significa “tagliare”, cioè uscire dal dubbio con una scelta, preferendo di volta in volta la tutela di alcuni interessi a scapito di altri, e utilizzando i principi più idonei ad argomentare la propria scelta.
Ogni tentativo che intenda giungere a una conclusione diversa – a una “giustezza” oggettiva, a una certezza della decisione come esito realmente possibile della stessa – è destinato a un sostanziale fallimento, dovendo ricorrere a sempre più surrettizi e anacronistici ritorni di giusnaturalismo.
La molteplicità degli orientamenti giurisprudenziali – che rendono necessari gli interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e la presenza di una forma espressa di dissenso da parte di uno o più componenti di un Collegio – si pensi, per tutte, alle decisioni prese a maggioranza dalla Corte costituzionale – costituiscono la prova e la garanzia del pluralismo culturale.
D’altra parte, la democrazia pluralistica, per la sua stessa struttura assiologica, non può non informarsi a un relativismo etico che, tuttavia, non si limita a negare l’esistenza di qualunque “verità assoluta”, ma, all’opposto, riconosce e vuole garantire l’esistenza di una pluralità di “verità alternative”, intese come momenti ermeneutici del reale nella loro ineluttabile soggettività. In altri termini, il relativismo non nega, ma rende relativo ciò che altri pone come assoluto: così facendo, permette il riconoscimento della pluralità e contrasta ogni forma d’integralismo e di dogmatismo.
BRUNO TROISI