Nessun intervento militare in Libia: semmai…

In base all’art. 11 della Costituzione, l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie. Il ripudio della guerra, presente nella prima proposizione dell’art. 11, sostituisce in modo solenne la semplice rinunzia prevista dalla precedente formulazione all’art. 4. Inoltre, il principio del ripudio è profondamente interrelato nel testo costituzionale, vale a dire che si inserisce nella più ampia trama delle attribuzioni di potere nel settore della sicurezza tra organi costituzionali: governo, parlamento e presidenza della repubblica (Benvenuti, Il principio del ripudio della guerra, 2010).

Quando l’Italia è stata coinvolta in situazioni che comportavano l’impiego all’estero delle forze armate, l’idea stessa di “guerra” è stata pertanto esorcizzata preferendo parlare di missioni di pace e non applicando, almeno in una fase iniziale, il codice penale militare di guerra. La promiscuità tra guerra e altre forme di conflitto armato si è però poi sedimentata fino al punto in cui le disposizioni del codice penale militare di guerra si applicano dal 2002 altresì «in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra» (De Vegottini, Guerra e costituzione, 2004).

Renzi e Serraj

Riconsiderare il rapporto pace-guerra è indubbiamente necessario per una ridefinizione delle attribuzioni di potere nel settore della sicurezza. A partire dalla guerra del Golfo del 1991, l’interpretazione del ripudio sancito nell’art. 11 è divenuta oggetto di evoluzione normativa.

Ma i termini della questione non sono stati affatto chiariti. Sebbene la terminologia internazionale abbia risolto nominalmente il problema parlando di “conflitti armati”, i costituzionalisti italiani hanno generalmente preso atto che si tratta di affrontare realtà che coincidono sempre più col modulo tradizionale della “guerra”.

È apparso quindi arduo ipotizzare un rinvio a una possibile interpretazione evolutiva della nozione internazionale di guerra, trattandosi comunque di un argomento fondato sulla sussistenza di una perfetta concordanza tra ordinamento internazionale e ordinamento interno. Il dibattito costituzionale si è dunque concentrato sulla seconda e terza proposizione dell’art. 11, dove non solo si consente, con la riserva della parità o della reciprocità, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia, ma si promuove altresì l’impegno a favore delle organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo e, quindi, si indica la possibilità di inserirsi in un sistema di reciproca sicurezza collettiva.

All’art. 52 della Costituzione italiana si prevede la guerra per legittima difesa, indicandola anzi come sacro dovere del cittadino. Dopo la fine del confronto bipolare, gli Stati Uniti hanno progressivamente attribuito un valore del tutto prioritario alla sicurezza collettiva dilatando il concetto di legittima difesa. Come detto, anche l’Italia è stata coinvolta, in larga parte per i suoi legami strategici con gli Stati Uniti e per il ruolo egemonico di questo paese.

Flotta italiana

Non vi è però nel testo costituzionale un’indicazione sulle modalità della sicurezza collettiva a fronte di una grave crisi internazionale in cui l’Italia si senta coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un’alleanza o ad un’organizzazione internazionale. Alla stregua di altri paesi usciti sconfitti dalla seconda guerra mondiale, l’Italia presenta nella sua Costituzione restrizioni in materia di uso della forza nelle relazioni internazionali. Ma tali disposizioni e la loro successiva interpretazione non comportano alcun limite relativo ai conflitti al di fuori dei confini nazionali. Il limite o la restrizione non riguarda l’area dove si impiegano i mezzi militari, bensì le finalità del loro utilizzo. Tali finalità hanno origine negli ideali internazionalistici dei costituenti, vale a dire nella loro scelta a favore della pace come rifiuto del nazionalismo dell’epoca fascista e come volontà di partecipare alla vita sociale internazionale.

Tuttavia, come detto, il sistema internazionale ha subito variazioni negli ultimi decenni, allorché la “guerra” si è riproposta come strumento ampiamente utilizzato nelle relazioni internazionali.

Nei giorni scorsi il premier libico Fayez Seraj ha chiesto all’Onu aiuti militari per proteggere le sedi diplomatiche e i pozzi di petrolio. Le stesse Nazioni Unite potrebbero richiedere un contributo agli stati membri per proteggere la sede dell’Onu allorché l’inviato per la Libia Martin Kobler dovesse trasferirsi a Tripoli con il suo staff. Intervenendo al Gr1, il presidente della commissione Difesa al Senato, Nicola Latorre, ha dichiarato: “Tutte le notizie apparse sui giornali circa l’invio di truppe italiane in Libia sono prive di fondamento. Un intervento militare non è all’ordine del giorno: semmai c’è la totale disponibilità del nostro Paese, nel quadro di un’iniziativa della comunità internazionale autorizzata dalle Nazioni Unite, a supportare il nuovo governo libico” (Ansa, 26 aprile, 14:16).

Nella condizione attuale di guerra civile in Libia e con i rifornimenti militari che giungono agli oppositori di Seraj, anche da parte di nostri alleati, rimane difficile capire il semmai tra l’intervento militare e la piena disponibilità a supportare il nuovo governo libico. Il timore è che, qualora le notizie non siano prive di fondamento, ancora una volta non si parlerà delle finalità dell’intervento all’estero di forze armate alle quali molto difficilmente non si applicheranno le disposizioni del codice penale militare di guerra.

Emidio Diodato

Professore associato di Politica internazionale

Università per stranieri di Perugia.

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Emidio Diotato
Professore associato di scienza politica presso l'Università per Stranieri di Perugia

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